Circolare 16 2018
A fronte delle richieste di pagamento da parte della RAI – Radiotelevisione Italiana Spa ad oggetto il c.d. canone speciale che stanno pervenendo in questi giorni ed alle inerenti richieste di chiarimenti al nostro Studio, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni circa le condizioni oggettive e soggettive di applicazione di tale tributo.
Ai sensi della Legge (art. 1 e 27 R.D.L. 246/1938 e art. 2 D.L.Lt. 458/1944) sono tenuti all’abbonamento tutti coloro (imprenditori e società) che detengono apparecchi TV e/o radio e li utilizzano in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dall’ambito familiare. L’assoggettamento allo stesso è indipendente dall’uso effettivo al quale gli apparecchi vengono adibiti (quindi visione di programmi televisivi, video o filmati, dimostrazioni, videogames ecc.) e a prescindere dall’effettiva possibilità di ricevere segnale RAI o di fruire effettivamente di trasmissioni sulle emittenti RAI.
Secondo le istruzioni attualmente presenti sul sito della RAI, a tali condizioni il detentore è tenuto al pagamento degli importi previsti e diversificati in base a 5 fasce di appartenenza come da allegata tabella alle scadenze previste dalla norma. L’abbonamento si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo invio di raccomandata A/R con dichiarazione di non detenzione di apparecchio TV o radio da inviare, entro il 30 giugno di ogni anno, per annullare il canone a decorrere dal 1° luglio, oppure entro il 31 dicembre per l’annullamento del canone a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
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Data pubblicazione | 2018-09-19 |
Interessa a |
Società di capitali Società di persone Imprenditori Individuali |
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