Circolare 8 2019
L’introduzione dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019 ha comportato necessari adeguamenti circa l’esposizione della in fattura dell’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/72, ove dovuta, e delle modalità del relativo versamento, che vengono di seguito esaminati.
Come noto, la norma generale relativa all’imposta di bollo sulle fatture (art. 13 Tariffa, Parte I allegata al citato D.P.R.) prevede che siano esenti dall’applicazione della stessa le operazioni assoggettate IVA (c.d. principio di alternatività IVA – Bollo), mentre ove la fattura riguardi corrispettivi non assoggettati ad IVA, l’imposta di bollo deve essere applicata nella misura di Euro 2,00 se il documento supera importo di Euro 77,47. Di seguito le casistiche IVA più ricorrenti.
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Come noto, la norma generale relativa all’imposta di bollo sulle fatture (art. 13 Tariffa, Parte I allegata al citato D.P.R.) prevede che siano esenti dall’applicazione della stessa le operazioni assoggettate IVA (c.d. principio di alternatività IVA – Bollo), mentre ove la fattura riguardi corrispettivi non assoggettati ad IVA, l’imposta di bollo deve essere applicata nella misura di Euro 2,00 se il documento supera importo di Euro 77,47. Di seguito le casistiche IVA più ricorrenti.
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Data pubblicazione | 2019-04-04 |
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Società di capitali Società di persone Imprenditori Individuali Professionisti |
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