23 | Sospensione attività agg.to

SOSPENSIONE ATTIVITÀ - AGGIORNAMENTO

Riteniamo utile trasmettere, per opportuna conoscenza, l’allegata comunicazione recapitata nei giorni scorsi al nostro Ordini professionale da parte della Prefettura e Camera di Commercio di Verona ad oggetto indicazioni relative a nuova modalità di comunicazione della prosecuzione delle attività produttive.
Invitando tutti gli interessati ad una attenta lettura delle specifiche modalità, si sottolinea che a partire da oggi 27 aprile 2020 i soggetti che, in ottemperanza alle disposizioni del DPCM 10 aprile 2020, intendono proseguire l’attività in presenza di specifiche condizioni, sono tenuti ad effettuare tale comunicazione obbligatoria in via telematica tramite portale a disposizione su questo indirizzo web https://servizionline.vr.camcom.it/homepage/#/ .
Inoltre, si ricorda che le specifiche condizioni soggettive individuate dal DPCM per poter inoltrare la richiesta di prosecuzione alle autorità competenti sono esclusivamente le seguenti:
tutte le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 3 del DPCM 10 aprile 2020;
altre attività particolari, ad esempio quelle funzionali per la continuità delle filiere delle attività dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali e le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, oltre alle attività con impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un  grave  pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti.Tutte le altre attività i cui codici ATECO non sono specificatamente ricompresi negli allegati 1 e 3 al DPCM, rimangono sospese fino al 3 maggio compreso, a meno che non siano organizzate in modalità a distanza o lavoro agile. Per le attività sospese inoltre è ammesso, sempre previa comunicazione al Prefetto (con Mod. 4, comunicazione prevista ex art. 2, comma 12 del DPCM 10 aprile 2020), l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per svolgimento di: vigilanza; attività conservative di manutenzione; attività inerenti la gestione dei pagamenti; pulizia e sanificazione; spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino; ricezione in magazzino di beni e forniture.
Si raccomanda per lo svolgimento delle attività aziendali il rispetto dei protocolli in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in particolare quello stipulato in data 24 aprile 2020 (versione disponibile a questo link  protocollo-condiviso-24-aprile.pdf ).

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Data pubblicazione 2020-04-27
Interessa a Persone Fisiche
Società di capitali
Società di persone
Imprenditori Individuali
Professionisti
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