31 | Pagamenti contante
PAGAMENTI IN CONTANTI E ELETTRONICI
Si informa che in base al nuovo comma 3-bis, dell’art. 49, D.Lgs. 231/2007 a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la soglia prevista come divieto per il trasferimento di denaro contante passerà dagli attuali 3.000 Euro a 2.000 Euro (con una sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto da un minimo di Euro di 2.000 a un massimo di Euro 50.000).Tale valore limite verrà ulteriormente ridotto a 1.000 Euro dal 01/01/2022, salvo futuri interventi legislativi.
Con l’occasione si rammenta che Banche, professionisti e centri elaborazione dati, hanno l’obbligo di vigilare sul corretto utilizzo del denaro contante e di comunicare le eventuali infrazioni dei clienti al MEF-Ragionerie Territoriali dello Stato. A tal proposito, il citato limite all’utilizzo del denaro contante, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia ma che appaiono “artificiosamente frazionati”.
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Data pubblicazione | 2020-06-26 |
Interessa a |
Persone Fisiche Società di capitali Società di persone Imprenditori Individuali Professionisti |
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