19 | AIUTI DI STATO
AIUTI DI STATO
Con la presente, si intente fornire alcune informazioni di massima per identificare quali misure di sostegno (c.d. Aiuti di Stato), specie quelle varate in occasione della pandemia da COVID-19, vanno monitorate per la verifica del rispetto dei massimali di aiuto previsti e, inoltre, per l’accesso alle misure di sostegno, in primis il contributo “perequativo” che verrà erogato nelle prossime settimane ma la cui entità è ancora in fase di definizione (vedasi ns. Circolare 19 2021).
Come noto, l’Unione Europea ha stabilito particolari norme di contenimento e monitoraggio dei c.d. Aiuti di Stato - ovvero tutte quelle somme che sono concesse direttamente da uno Stato membro o comunque mediante risorse statali per sostenere e favorire alcune imprese o alcune produzioni - in quanto visti potenzialmente idonei a falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri.
Per questi motivi, ogni Stato membro, inclusa l’Italia, ha un obbligo verso la UE di tracciamento e comunicazione delle sovvenzioni e dei sostegni, in ambito fiscale e non, erogati a favore delle imprese nazionali. Esistono tuttavia dei c.d. massimali c.d. de minimis al di sotto dei quali determinate tipologie di aiuti sono esclusi dai suddetti obblighi; in particolare l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare Euro 200.000 nell'arco di tre esercizi finanziari; solo per il settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non gli aiuti non possono superare Euro 100.000 nell'arco di tre esercizi finanziari. Per impresa unica si intende in buona approssimazione l’insieme delle imprese appartenenti a un gruppo societario (in virtù di vincoli societari o contrattuali
Come noto, l’Unione Europea ha stabilito particolari norme di contenimento e monitoraggio dei c.d. Aiuti di Stato - ovvero tutte quelle somme che sono concesse direttamente da uno Stato membro o comunque mediante risorse statali per sostenere e favorire alcune imprese o alcune produzioni - in quanto visti potenzialmente idonei a falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri.
Per questi motivi, ogni Stato membro, inclusa l’Italia, ha un obbligo verso la UE di tracciamento e comunicazione delle sovvenzioni e dei sostegni, in ambito fiscale e non, erogati a favore delle imprese nazionali. Esistono tuttavia dei c.d. massimali c.d. de minimis al di sotto dei quali determinate tipologie di aiuti sono esclusi dai suddetti obblighi; in particolare l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare Euro 200.000 nell'arco di tre esercizi finanziari; solo per il settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non gli aiuti non possono superare Euro 100.000 nell'arco di tre esercizi finanziari. Per impresa unica si intende in buona approssimazione l’insieme delle imprese appartenenti a un gruppo societario (in virtù di vincoli societari o contrattuali
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Data pubblicazione | 2021-09-17 |
Interessa a |
Società di capitali Società di persone Imprenditori Individuali |
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