Circolare 17 2018
L’art. 57bis del D.L. 50/2017 ha introdotto un bonus sulle spese pubblicitarie sostenute nel 2017 e 2018 da parte di società, imprenditori individuali e enti non commerciali. A seguito della pubblicazione in G.U. lo scorso 24 luglio del relativo decreto attuativo (DPCM n. 90 del 16 maggio 2018) tale agevolazione è ora accessibile ai soggetti interessati, tramite apposita comunicazione telematica da trasmettersi a partire dal 22 settembre fino al 22 ottobre 2018, in riferimento alle spese sostenute dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 e nel 2018.
Sono oggetto di agevolazione le spese per campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica il cui valore supera di almeno 1% l’ammontare degli analoghi investimenti effettuati sui medesimi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno precedente. A partire dal 2018 sono ammessi, secondo la medesima logica incrementale, anche gli investimenti in campagne pubblicitarie su emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
Sono escluse dall’agevolazione in oggetto le spese sostenute per l’acquisto di c.d. televendite di beni e servizi o la trasmissione di spot radio, televisivi o inserzioni relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, messaggeria vocale o chat on line. Le spese vanno assunte al netto delle spese accessorie, dei costi intermediazione ed in generale, di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario.
Per le spese così determinate, è riconosciuto un di credito d'imposta pari al 75% del valore incrementale delle stesse, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative.
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Data pubblicazione | 2018-09-21 |
Interessa a |
Società di capitali Società di persone Imprenditori Individuali |
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