Circolare 20 2018

Il D.L. 119/2018 è intervenuto in materia di regole di fatturazione in ambito IVA, apportando alcune semplificazioni in vista dell’entrata in vigore della fatturazione elettronica, che come noto avverrà obbligatoriamente per tutti i soggetti IVA, residenti o stabiliti in Italia, per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2019.
Per un primo esame delle norme in materia di fatturazione elettronica e conservazione digitale si rimanda alla nostra precedente Circolare 11 2018.

L’art. 11 del suddetto decreto, modificando le regole della c.d. fattura immediata ex art 21 co. 4 primo periodo del D.P.R 633/72 (di seguito anche, Legge IVA), introduce la possibilità di emettere e dunque trasmettere la fattura a SDI entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Si ricorda che un’operazione si considera effettuata a fini IVA in base all’art 6 della Legge IVA.; quindi, nello specifico per i beni mobili, tale momento è individuato nella consegna o la spedizione degli stessi, mentre per i servizi, al pagamento del corrispettivo. Il nuovo dettato supera così il previgente l’obbligo di fatturazione immediata entro e non oltre il momento in cui l’operazione si intende perfezionata nei termini appena descritti. Nel caso in cui l’emittente della fattura voglia avvalersi di tale maggior termine, e quindi la data dell’operazione non coincida con la data di emissione, in fattura dovrà essere indicata anche la data di effettuazione dell’operazione (in base al nuovo art. 21 co. 2 lett. g bis della Legge IVA).

Rimane ferma la possibilità di avvalersi della. c.d. fatturazione differita ex art 21 co. 4 secondo periodo del D.P.R 633/72, che prevede un’unica fattura per tutte le cessioni/prestazioni di ciascun mese solare da emettersi entro il 15 del mese successivo (lett. b), purché le singole cessioni/prestazioni risultino comprovate da idoneo documento, quali documento di trasporto (nel caso dei beni) o avviso parcella o fattura pro forma (nel caso di servizi).

In entrambi i casi (fatturazione “immediata” entro 10 giorni o fatturazione differita), va sempre tenuto presente che l’IVA relativa alla fattura va inserita nella liquidazione del mese (o del periodo) relativo alla data di effettuazione dell’operazione.

Ad esempio, per un bene spedito il 15 gennaio 2019 (data effettuazione operazione) vi sarà tempo di emettere ed inviare la fattura “immediatafino al 25 gennaio 2019 (data emissione) compreso, indicando nel tracciato xml come data di effettuazione operazione (appunto il 15 gennaio). Come detto, l’IVA relativa a tale fattura sarà computata nella liquidazione di gennaio. Anche nell’ipotesi in cui, avvalendosi del citato termine di 10 giorni, la fattura relativa ad un bene spedito a gennaio (es. 31 gennaio) venga emessa e trasmessa a SDI i primi giorni di febbraio (es. 5 febbraio), sempre con apposita indicazione in xml, l’IVA di tale fattura andrà computata nella liquidazione di gennaio. Inoltre, sempre sul medesimo caso, previa emissione di uno o più DDT  datati 15 gennaio 2019 la fattura potrà essere emessa in via differita entro 15 del mese successivo (15/2), ma sempre liquidata e pagata entro il 16/2.
Va da sé, quindi, che i sistemi gestionali dovranno essere in grado di distinguere la data di effettuazione da quella di emissione/trasmissione della fattura, anche in collegamento a quanto previsto per l’esercizio della detrazione IVA da parte del destinatario della fattura, come verrà detto più avanti. 

Le novità anzi dette si applicheranno dal 1° luglio 2019, poiché per il primo semestre 2019 il D.L. in esame ha previsto una moratoria, che consiste nella possibilità, in temporanea deroga a quanto appena detto, di emettere la fattura in xml e trasmetterla a SDI entro il termine della relativa liquidazione IVA (quindi 16 del mese successivo al compimento dell’operazione) senza applicazione di sanzioni in tema di omessa fatturazione. Inoltre, sempre per lo stesso periodo, le fatture elettroniche potranno essere emesse trasmesse anche entro il termine della liquidazione del periodo successivo, con riduzione delle sanzioni all’80%, con eventuale applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso.
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Data pubblicazione 2018-11-22
Interessa a Società di capitali
Società di persone
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Professionisti
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