Circolare 12 2019
Il D.L 119/2018 ha introdotto l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi di vendita per la generalità degli esercenti commercio al dettaglio e attività assimilate, nelle modalità di cui all’art. 2 co.1 del D.lgs. 127/2015.
Ciò significa che, in luogo della emissione dello scontrino e/o ricevuta fiscale cartacea, i commerciati soggetti IVA saranno in generale tenuti a certificare il corrispettivo incassato in formato elettronico xml (come quanto già previsto per le fatture elettronica) e a trasmettere tali dati giornalmente all’Agenzia delle Entrate.
Tale obbligo entrerà in vigore con le seguenti decorrenze:
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Ciò significa che, in luogo della emissione dello scontrino e/o ricevuta fiscale cartacea, i commerciati soggetti IVA saranno in generale tenuti a certificare il corrispettivo incassato in formato elettronico xml (come quanto già previsto per le fatture elettronica) e a trasmettere tali dati giornalmente all’Agenzia delle Entrate.
Tale obbligo entrerà in vigore con le seguenti decorrenze:
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Data pubblicazione | 2019-05-31 |
Interessa a |
Società di capitali Società di persone Imprenditori Individuali |
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