1 | Prova cessione comunitarie 2020

PROVA CESSIONI COMUNITARIE


A partire dal 1° gennaio 2020 sono diventate efficaci a livello comunitario alcune importanti novità destinate ai soggetti passivi IVA che effettuano operazioni con soggetti intracomunitari.
In particolare, per effetto dell’entrata in vigore del Regolamento UE n. 1912/2018 viene introdotto in tutti i Paesi dell’Unione Europa un regime probatorio comune applicabile alle cessioni comunitarie dove via sia trasporto o spedizione da e verso diversi Stato Membri, affinché si possa presumere la non imponibilità delle stesse (in virtù dell’art. 41 del DPR 331/1993).
Va detto anzitutto che tale nuovo regime si differenzia a seconda della “resa” con cui la merce viaggia fra gli Stati UE. Come è noto, la resa applicata deriva dagli accordi commerciali fra venditore e compratore ed è per prassi esposta in ordine/fattura secondo una tassonomia standard contenta nelle tavole INCONTERMS.
 
Nel caso vendite con “rese a destino” in altro Paese UE - ovvero dove il trasporto sia curato dal venditore o da un terzo per suo conto, ad esempio INCOTERMS DAP- Reso luogo destinazione o DDP- Reso sdoganato - affinché possa essere provata la non imponibilità della cessione effettuata, le parti dovranno conservare e a richiesta esibire all’Amministrazione finanziaria:
una apposita certificazione del venditore di avvenuta spedizione/trasporto;  e in aggiunta, almeno due fra i seguenti documenti (Tabella A art. 45bis del Reg. UE 282/2011): documento di trasporto, lettera CMR firmata, Polizza di carico, Fattura relativa al trasporto aereo, Fattura emessa allo spedizioniere; che risultino fra loro non contradditori e rilasciati da parte diverse e indipendenti
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Data pubblicazione 2020-01-10
Interessa a Società di capitali
Società di persone
Imprenditori Individuali
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