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MORATORIA FINANZIAMENTI DL "CURA ITALIA"

L’art. 56 del D.L. 18/2020 “Cura Italia” (G.U. n. 70 del 17 marzo 2020), i cui contenuti di carattere fiscale sono stati anticipati con la ns. Circolare 11/2020, ha previsto specifiche misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia COVID-19 e, in particolare, una moratoria per il rimborso di mutui leasing e altri affidamenti in scadenza fino al 30/9/2020.
Alla luce delle specifiche comunicazioni divulgate nei giorni scorsi da ABI e Banca di Italia, si forniscono alcuni chiarimenti di carattere operativo al fine di beneficiare di tale agevolazione.

Soggetti interessati
Possono ottenere la moratoria in esame solo le microimprese e piccole e medie imprese purché in bonis e che abbiano “subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell’epidemia, che non implicano comunque modifiche significative alla loro capacità di adempiere alle proprie obbligazioni debitorie”.
La norma specifica che alla data di pubblicazione del decreto (17/3/2020) le esposizioni non devono risultare già deteriorate, quindi inserite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate; in altre parole, l’impresa non deve avere rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.
Per la definizione di PMI, si osservi che sono tali le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a Euro 50 milioni oppure il cui totale di bilancio annuo non supera Euro 43 milioni. Per ulteriori chiarimenti, si rimanda alla apposita guida predisposta dalla UE al seguente link.

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Data pubblicazione 2020-03-27
Interessa a Società di capitali
Società di persone
Imprenditori Individuali
Professionisti

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