8 | Ritenute IRPEF appalti - chiarimenti
RITENUTE IRPEF CONTRATTI DI APPALTO - CHIARIMENTI
Come già anticipato nella nostra Circolare 5/2020 la Legge 157 del 19 dicembre 2019 di conversione del D.L. 124/2019 (c.d. decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020) ha introdotto specifiche norme volte al controllo del versamento delle ritenute fiscali nell’ambito dei contratti di appalto o di prestazione di opere e servizi.
Sul punto l’Agenzia delle Entrate è recentemente ufficialmente intervenuta (Provv. n. 54730 del 6 febbraio 2020 e Circolare 1/E del 14 febbraio 2020) per fornire opportuni chiarimenti in ordine all’ambito di applicazione della norma, nonché i casi di esonero.
A fronte delle citate modifiche, quindi delineiamo le regole che si rendono definitivamente applicabili a tali contratti dal 1° gennaio 2020 ai sensi del nuovo art. 17bis del DLgs. 241/97.
Di seguito si riepiloga la disciplina in esame, alla luce dei chiarimenti forniti.
Decorrenza
È stato chiarito che la norma non si applica solo ai contratti sottoscritti dal 1° gennaio 2020, ma anche a quelli già stipulati a tale data, se ancora in esecuzione. Dunque, si conferma che il primo adempimento è fissato in relazione al versamento delle ritenute operate a gennaio 2020 previsto per il 17/2/2020 con esclusivo riferimento alle ritenute di competenza del mese di gennaio 2020, ovvero operate relativamente alle retribuzioni maturate e pagate dal datore di lavoro nello stesso mese (esempio stipendi di gennaio pagati entro il 31/1/2020). Diversamente (esempio stipendi di gennaio pagati a febbraio) i predetti obblighi andranno adempiuti per la prima volta in riferimento alle scadenze delle ritenute operate a febbraio (quindi 16/3/2020).
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Sul punto l’Agenzia delle Entrate è recentemente ufficialmente intervenuta (Provv. n. 54730 del 6 febbraio 2020 e Circolare 1/E del 14 febbraio 2020) per fornire opportuni chiarimenti in ordine all’ambito di applicazione della norma, nonché i casi di esonero.
A fronte delle citate modifiche, quindi delineiamo le regole che si rendono definitivamente applicabili a tali contratti dal 1° gennaio 2020 ai sensi del nuovo art. 17bis del DLgs. 241/97.
Di seguito si riepiloga la disciplina in esame, alla luce dei chiarimenti forniti.
Decorrenza
È stato chiarito che la norma non si applica solo ai contratti sottoscritti dal 1° gennaio 2020, ma anche a quelli già stipulati a tale data, se ancora in esecuzione. Dunque, si conferma che il primo adempimento è fissato in relazione al versamento delle ritenute operate a gennaio 2020 previsto per il 17/2/2020 con esclusivo riferimento alle ritenute di competenza del mese di gennaio 2020, ovvero operate relativamente alle retribuzioni maturate e pagate dal datore di lavoro nello stesso mese (esempio stipendi di gennaio pagati entro il 31/1/2020). Diversamente (esempio stipendi di gennaio pagati a febbraio) i predetti obblighi andranno adempiuti per la prima volta in riferimento alle scadenze delle ritenute operate a febbraio (quindi 16/3/2020).
Data pubblicazione | 2020-02-20 |
Interessa a |
Società di capitali Società di persone Imprenditori Individuali |
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