ATECO 2025 pronti al debutto
10/03/2025
Da aprile parte la nuova tabella ATECO 2025
con obbligo di comunicazione delle variazioni all'Agenzia Entrate
Dal 1° aprile 2025 sarà operativa la nuova classificazione ATECO 2025 (formalmente attiva dal 1° gennaio), sostituendo la precedente ATECO 2007. Tale revisione (la prima completa dal 2007) ha l'obiettivo di adeguarsi alla classificazione internazionale NACE Rev. 2.1 dell'Unione Europea, per tenere conto di fenomeni rilevanti come la digitalizzazione e la transizione ecologica che impattano i settori dell'economia.
Tra le novità spicca una riorganizzazione settoriale, che ha ricollocato alcuni settori per rappresentare meglio la loro natura economica, oppure l'introduzione di nuove sezioni dedicate, che trovano spazio per attività precedentemente difficili da classificare. Ma in alcuni casi si assiste a una maggiore granularità, che imporrà di classificare attività su basi più specifiche. E' quello che è successo ad esempio al commercio online dove da un solo codice ATECO 2022, verranno invece introdotti 96 nuovi codici ATECO 2025, ponendo l'attenzione sulla tipologia di prodotto commercializzato.
Dal punto di vista operativo sarà necessario verificare la corrispondenza tra i vecchi codici ATECO 2007 e i nuovi codici ATECO 2025 utilizzando le tabelle di raccordo ufficiali per individuare il codice corretto per la propria attività: a questo link è possibile trovare la tabella di raccordo: https://www.istat.it/classificazione/documenti-ateco/
Fatte le conversioni sarà poi necessario entro 30 giorni comunicare all'Agenzia delle Entrate l'eventuale variazione del codice ATECO mediante la modello di variazione dati e quindi aggiornare i documenti aziendali, inclusi quelli fiscali, amministrativi e commerciali, che riportano il codice ATECO.
Fatte le conversioni sarà poi necessario entro 30 giorni comunicare all'Agenzia delle Entrate l'eventuale variazione del codice ATECO mediante la modello di variazione dati e quindi aggiornare i documenti aziendali, inclusi quelli fiscali, amministrativi e commerciali, che riportano il codice ATECO.
Oltre agli aspetti formali, questo cambiamento potrebbe avere effetto sostanziali, come quelli sul reverse charge nel settore edilizio.
La circolare n. 14/2015 dell'Agenzia delle Entrate, che determina l'ambito di applicazione del reverse charge per le prestazioni edilizie (ex art. 17 comma 6 lett. a-ter DPR 633/72), fa riferimento ai codici ATECO 2007. Senza un aggiornamento della circolare, si creerà un disallineamento tra i codici citati e quelli effettivamente in uso. In fatti non sempre il perimetro coincide: si pensi ad esempio all'ATECO installazione di impianti elettrici, con il codice passa da un livello dettagliato (43.21.01) a uno più generico (43.21), includendo attività prima non contemplate come l'illuminazione stradale.
In assenza di aggiornamenti della circolare entro fine marzo 2025, l'approccio più ragionevole sarebbe continuare a fare riferimento alla descrizione delle attività precedenti, poiché i codici ATECO servono a identificare l'ambito oggettivo delle prestazioni soggette a reverse charge, indipendentemente dal codice attribuito al soggetto passivo.Questa interpretazione è applicabile anche alle prestazioni in subappalto (lett. a dello stesso art. 17 comma 6), dove conta l'attività effettivamente svolta e non l'identificazione formale del soggetto con un codice ATECO specifico.
Restiamo a disposizione per ogni approfondimento.