Bonus energia e gas anche sul 1° trimestre 23
Nella "legge di bilancio 2023" (L. 197/2022) trovano ulteriore estensione i già noti crediti di imposta a parziale compensazione del caro energia e gas subito dalle imprese italiane.
n particolare, in presenza di comprovato incremento (sup. 30%) dei prezzi di approvvigionamento del 4° trimestre 2022 rispetto allo stesso periodo 2019, spetta ora un credito di imposta sulla spese del 1° trimestre un credito di imposta pari a :
- IMPRESE ENERGIVORE 45%
- IMPRESE NON ENERGIVORE 35% (con contatori superiori a 4,5 kw)
- IMPRESE GASIVORE 45%
- IMPRESE NON GASIVORE 45%
Come già avveniva nei periodi precedenti, il credito di imposta può essere conteggiato direttamente dal gestore purché vi sia fatta richiesta entro 60 gg dalla chiusura del trimestre di riferimento.
Il credito di imposta è utilizzabile sino al 31/12/2023 e risulta una componente detassata del reddito di impresa.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni approfondimento opportuno.