Chiarimenti e-fattura durante Telefisco
Secondo l'Agenzia conta la data disposizione da parte del committente,
ma attenzione agli sfasamenti rispetto alla data incasso del percipiente
Al tradizionale appuntamento di Telefisco tenutosi lo scorso giovedì 1° febbraio, sono stati forniti direttamente dall’Agenzia delle Entrate alcuni interessanti chiarimenti in materia di IVA e fatturazione.
Ad esempio, si è parlato di corretta imputazione temporale di incassi e pagamenti a cavallo d’anno, nel caso di contribuenti che applicano il principio di cassa nella determinazione del reddito, come professionisti in regime ordinario, forfettari e imprese minori in contabilità semplificata.
Nel caso di pagamenti diversi dal contante (assegni, bonifici, bancomat o carte di credito), può capitare uno sfasamento temporale tra la data della disposizione e quella della recezione del denaro. Nel caso di bonifico - è stato chiarito - rileva la data dell’accredito sul conto corrente (“data disponibilità”), perchè è il momento in cui il beneficiario ha la facoltà di utilizzare liberamente il proprio denaro. Non rilevano, invece la data valuta e la data disposizione del bonifico da parte dell’ordinante.
Ad esempio: con un bonifico disposto da un soggetto a un proprio fornitore (in contabilità semplificata) il 29 dicembre 2023, se quest’ultimo riceve le somme al 2 gennaio 2024, il compenso andrà dichiarato nell’anno 2024 (quindi con il modello Redditi 2025).
Nel caso invece di pagamento di spese, per chi dispone, secondo l Agenzia, vale il momento in cui si impartisce l’ordine di pagamento.
Ad esempio: un soggetto effettua un bonifico il 29 dicembre, anche se questo viene "lavorato" il 2 gennaio 2024, il costo si considera sostenuto nell’anno 2023.
Attenzione però alle ritenute: va certificata l’effettuazione della ritenuta nel momento in cui viene effettuato il pagamento, quindi nell'esempio di prima dicembre 2023.
In alcuni casi. si determina uno sfasamento temporale, rispetto al percipiente che dichiarerà importo nel 2024 e ciò potrebbe portare a qualche "irregolarità" da sgravare, nell'ambito dei controlli automatizzati della dichiarazione.
Sempre nel corso della videoconferenza, l’Agenzia ha fornito chiarimenti circa l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica per i forfettari dal 1° gennaio 2024. Potrebbe capitare infatti, che sebbene un operazione si consideri effettuata al 28 dicembre 2023, essa sia stata fatturata e quindi trasmessa allo SDI nei primi giorni di gennaio, avvalendosi del termine di 12 giorni per l’emissione della fattura.
E' stato ricordato, in linea con la circolare 14/2019 che “In considerazione del fatto che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo SdI, quest’ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente ) la data (e l’orario) di avvenuta «trasmissione», è possibile assumere che la data riportata nel campo «Data» della sezione «Dati Generali» del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione”. Risulta, conseguentemente, che la data di effettuazione e quella di emissione/trasmissione al Sistema di Interscambio posseggono valenza autonoma.
Ciò premesso, ricordato che la fattura non può considerarsi emessa qualora non sia inviata al SdI, secondo l’Agenzia delle Entrate resta ammissibile la fattura in formato cartaceo (senza Sdi) entro il 31 dicembre 2023; a partire dal 1° gennaio 2024 è, invece, consentita esclusivamente la trasmissione in formato XML via SdI.
Restiamo a disposizione per ogni approfondimento.