Controlli sui corrispettivi e ravvedimento
30/09/2023
Ampi margini di ravvedimento sui corrispettivi telematici.
Attenzione alle lettere in arrivo dell'Agenzia
Dopo la pubblicazione del Decreto Energia, è stato annunciato che l'Agenzia delle Entrate procederà all'invio di lettere di compliance sui corrispettivi telematici, frutto dei controlli incrociati fra i dati comunicati dalle banche in merito alle operazioni degli esercenti con i POS ("incassi telematici") e appunto trasmissione telematica dei corrispettivi via SDI.
Per sgravare tali irregolarità (anche volontariamente prima dell'arrivo della lettera dell'Agenzia), il Decreto Energia amplia l'applicazione del ravvedimento operoso per gli errori che riguardano i corrispettivi (omissione o errata comunicazione dei dati in fase di memorizzazioni o trasmissione) commessi dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023 a condizione che il ravvedimento stesso si perfezioni entro il 15 dicembre 2023.
In deroga alle norme ordinarie sul ravvedimento, infatti, nel caso dei corrispettivi, il ravvedimento potrà avvenire anche se la violazione è stata constatata (con queste lettere in partenza, ad esempio) entro il 31 ottobre 2023.
In caso si ricevesse una lettera di compliance sui corrispettivi , le violazioni da considerare sono più di una e in particolare:
Per sgravare tali irregolarità (anche volontariamente prima dell'arrivo della lettera dell'Agenzia), il Decreto Energia amplia l'applicazione del ravvedimento operoso per gli errori che riguardano i corrispettivi (omissione o errata comunicazione dei dati in fase di memorizzazioni o trasmissione) commessi dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023 a condizione che il ravvedimento stesso si perfezioni entro il 15 dicembre 2023.
In deroga alle norme ordinarie sul ravvedimento, infatti, nel caso dei corrispettivi, il ravvedimento potrà avvenire anche se la violazione è stata constatata (con queste lettere in partenza, ad esempio) entro il 31 ottobre 2023.
In caso si ricevesse una lettera di compliance sui corrispettivi , le violazioni da considerare sono più di una e in particolare:
- omessa o infedele memorizzazione o trasmissione telematica dei corrispettivi, che “costa” il 90% per ciascun corrispettivo errato o non trasmesso;
- omesso versamento dell’IVA periodica, al 30%;
- infedele dichiarazione IVA 2023 relativa al 2022, con un minimo del 90%.
Vero che le percentuali di sanzioni di cui sopra sono commisurate all’IVA non versata dichiarata, ma vi è sempre un minimo di 500 Euro, al punto che se fosse saltato anche uno solo scontrino di un caffè, con IVA pari a qualche cent, la sanzione sarebbe comunque 500 Euro.
Il tutto però in caso di ravvedimento può essere ridotto a 1/7 se la violazione è stata commessa nel 2022 o a 1/8 se è stata commessa nel 2023; nel caso del caffè, ci sarà da pagare in sede di ravvedimento per la sanzione sarà pari a 71,42 euro (500/7), oltre all’imposta e agli interessi legali.
Le scelte vanno tuttavia valutate attentamente in base alla mole di errori che sono stati riscontratati (o segnalati dall'Agenzia) in quanto i presenza di multiple violazioni, potrebbe essere conveniente appellarsi al c.d. cumulo giuridico (ovvero si applica la sanzione , piena, più grave, e tutte le altre si annullano o si riducono fortemente), possibile però con l'accertamento e non con il ravvedimento.
Ultimo aspetto da considerare, che la regolarizzazione delle violazioni sui corrispettivi può scongiurare la sanzione accessoria della chiusura dei locali. Infatti, se sanata, la violazione non viene ricompresa nel computo delle quattro distinte violazioni nel quinquennio idonee a far scattare la sanzione accessoria dell’art. 12 comma 2 del DLgs. 471/97, che determina la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da 3 giorni a 1 mese.
Restiamo a disposizione per ogni chiarimento.
Il tutto però in caso di ravvedimento può essere ridotto a 1/7 se la violazione è stata commessa nel 2022 o a 1/8 se è stata commessa nel 2023; nel caso del caffè, ci sarà da pagare in sede di ravvedimento per la sanzione sarà pari a 71,42 euro (500/7), oltre all’imposta e agli interessi legali.
Le scelte vanno tuttavia valutate attentamente in base alla mole di errori che sono stati riscontratati (o segnalati dall'Agenzia) in quanto i presenza di multiple violazioni, potrebbe essere conveniente appellarsi al c.d. cumulo giuridico (ovvero si applica la sanzione , piena, più grave, e tutte le altre si annullano o si riducono fortemente), possibile però con l'accertamento e non con il ravvedimento.
Ultimo aspetto da considerare, che la regolarizzazione delle violazioni sui corrispettivi può scongiurare la sanzione accessoria della chiusura dei locali. Infatti, se sanata, la violazione non viene ricompresa nel computo delle quattro distinte violazioni nel quinquennio idonee a far scattare la sanzione accessoria dell’art. 12 comma 2 del DLgs. 471/97, che determina la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da 3 giorni a 1 mese.
Restiamo a disposizione per ogni chiarimento.