Incerto obbligo PEC amministratori
22/01/2025
Obbligo di PEC agli amministratori da chiarire per società esistenti.
Forse possibile usare la PEC della società
Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio, dal 2025 è diventato obbligatorio dotare gli amministratori società di un c.d. domicilio digitate, solitamente rappresentato da una PEC, e di comunicarlo al Registro delle Imprese.
Tale norma, in particolare il suo perimetro, ad oggi resta in attesa di chiarimenti ufficiali e sta generando diverse interpretazioni operative da parte delle Camere di Commercio.
Per prima cosa, le tempistiche. Dal momento che secondo il dettato normativo la nuova disposizione si applica alle società costituite dal 1° gennaio 2025 (facendo riferimento alla data dell’atto costitutivo), da una parte è indubbio che le nuove societè si debbano uniformare senza esimenti al nuovo obbligo; dall'altra parte, èestano ampi dubbi per le società preesistenti alla data del 1° gennaio 2025.
Circa queste ultime, si attendono ancora chiarimenti ufficiali dal MIMIT, se l’obbligo si applichi o meno e in caso di applicazione, se l'obbligo scatti agli amministratori già in carica oppure in concomitanza ai prossimi rinnovo.
Ma c'è di pù. Localmente, sta infatti circolando la possibilità di far coincidere la PEC dell’amministratore con quella della società. Inizialmente, alcune interpretazioni sembravano escludere questa possibilità, ma diversi uffici del Registro delle imprese, come quelli di Vicenza e Pordenone-Udine, hanno chiarito che l’amministratore può eleggere il proprio domicilio digitale presso quello della società.
Se confermato, questo approccio semplificherebbe notevolmente l’adempimento, permettendo a chi non possiede una PEC personale di utilizzare quella della società e, nel caso di amministratori con più incarichi in società diverse, di indicare la PEC della rispettiva società per ciascun incarico. Nulla vieta comunque a chi ha già una PEC personale, ad esempio perché libero professionista, di utilizzarla per adempiere al nuovo obbligo.
Per le società di nuova costituzione, l’assenza della PEC dell’amministratore nella documentazione comporterà la sospensione della pratica da parte del Registro delle imprese. Se non si provvede a integrare l’informazione richiesta, la domanda verrà rifiutata.
Tale norma, in particolare il suo perimetro, ad oggi resta in attesa di chiarimenti ufficiali e sta generando diverse interpretazioni operative da parte delle Camere di Commercio.
Per prima cosa, le tempistiche. Dal momento che secondo il dettato normativo la nuova disposizione si applica alle società costituite dal 1° gennaio 2025 (facendo riferimento alla data dell’atto costitutivo), da una parte è indubbio che le nuove societè si debbano uniformare senza esimenti al nuovo obbligo; dall'altra parte, èestano ampi dubbi per le società preesistenti alla data del 1° gennaio 2025.
Circa queste ultime, si attendono ancora chiarimenti ufficiali dal MIMIT, se l’obbligo si applichi o meno e in caso di applicazione, se l'obbligo scatti agli amministratori già in carica oppure in concomitanza ai prossimi rinnovo.
Ma c'è di pù. Localmente, sta infatti circolando la possibilità di far coincidere la PEC dell’amministratore con quella della società. Inizialmente, alcune interpretazioni sembravano escludere questa possibilità, ma diversi uffici del Registro delle imprese, come quelli di Vicenza e Pordenone-Udine, hanno chiarito che l’amministratore può eleggere il proprio domicilio digitale presso quello della società.
Se confermato, questo approccio semplificherebbe notevolmente l’adempimento, permettendo a chi non possiede una PEC personale di utilizzare quella della società e, nel caso di amministratori con più incarichi in società diverse, di indicare la PEC della rispettiva società per ciascun incarico. Nulla vieta comunque a chi ha già una PEC personale, ad esempio perché libero professionista, di utilizzarla per adempiere al nuovo obbligo.
Per le società di nuova costituzione, l’assenza della PEC dell’amministratore nella documentazione comporterà la sospensione della pratica da parte del Registro delle imprese. Se non si provvede a integrare l’informazione richiesta, la domanda verrà rifiutata.
A cura di Giacomo Cacciatori