Locazioni brevi al 26%

08/01/2024

Dal 2024 le locazioni brevi passano al 26%
La ritenuta del portale non esonera da obbliga dichiarativi


La legge di bilancio 2024 modifica l’aliquota della cedolare secca sulle locazioni brevi, che passa dal 21% al 26% per i contratti per i quali si opta per l’imposizione sostitutiva. Secondo la Legge, resta la possibilità di applicare il 21% per un solo immobile destinato a locazione breve a condizione che lo si indichi in dichiarazione dei redditi.

Cosa sono esattamente i contratti locazione breve? Contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni stipulati da persone fisiche non imprenditori (quindi non tenuti all’apertura di una partita IVA e contribuzione INPS).Sono assimilati alle locazioni brevi, se aventi le medesime caratteristiche, anche contratti di sublocazione e quelli a titolo oneroso conclusi dal comodatario con terzi.  Quanto alla prestazione di servizi accessori, la fornitura dei servizi di cambio biancheria e di pulizia dei locali non bastano a determinare la natura imprenditoriale delle locazioni brevi. Invece, vi è sempre natura imprenditoriale in caso di destinazione alla locazione breve di più di 4 “appartamenti” all'anno.

Resta l’obbligo per gli intermediari (inclusi i portali telematici) che se incassano canoni o corrispettivi di contratti di locazione breve, o anche solo intervengono nel pagamento, devono operare, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% sugli ammontari delle locazioni e versarla. Devono di conseguenza indicare l’attività svolta da sostituto di imposta nella relativa certificazione CU da rilasciare al locatore. Tuttavia, si osserva che la legge di bilancio 2024 non modifica l’ammontare della ritenuta che per ora resta, quindi, pari al 21%; dispone che la ritenuta si ritiene sempre operata a titolo di acconto, ciò comporta quindi un obbligo dichiarativo generalizzato a carico dei locatori.
 
Secondo il Decreto Anticipi collegato” al Ddl. di bilancio 2024 a tutte le strutture turistiche alberghiere, incluse le locazioni turistiche o brevi, ci sarà l’obbligo di ottenere un Codice Identificativo Nazionale (CIN). Questo verrà assegnato dal Ministero del Turismo  previa istanza del locatore con dichiarazione sostitutiva attestante i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura e nel caso di locazioni svolte in forma imprenditoriale, la sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti. Qualora ci siano già dei codici assegnati da Comuni, Provincia o Regioni, l'Ente dovrebbe provvedere all’automatica ricodificazione come CIN dei codici identificativi a suo tempo assegnati e alla trasmissione dei dati al Ministero. 

Il CIN deve essere sempre esposto all’esterno dello stabile e indicato in ogni annuncio o corrispondenza relativa all'immobile. b 
 
Siamo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento. 
 

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