Nuova esenzione IVA nello sport

06/02/2024

Effetti sulla fatturazione con il passaggio delle prestazioni
da fuori campo a esenti nel settore sportivo


Importanti novità in campo di fatturazione delle prestazioni nel settore sportivo.

II comma 15-quater, articolo 5, D.L. 146/2021 modificando gli articoli 4 e 10 del D.P.R. 633/1972 prevede che a partire dal 1° luglio 2024, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali, dagli enti associativi nei confronti di soci, associati o partecipanti, verso pagamento di corrispettivi specifici, rientreranno nel campo di applicazione dell’Iva, seppur in regime di esenzione ex art. 10 DPR 633/72.

Si abbandonerà quindi l'attuale campo di esclusione Iva per quelle operazioni cosiddette “istituzionali” tipiche degli enti associativi purché ciò non provochi, come prevede la norma, "distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette ad Iva”. Teniamo conto infatti che tale modifica si è resa necessaria a seguito di una procedura di infrazione avviata dalla Comunità Europea nei confronti del nostro Paese.

Attenzione però ai requisti specifici che gli enti associativi devono possedere affinché le operazioni ivi indicate possano beneficiare dell'esenzione da IVA; si tratta, in particolare, di proprietà che, conformemente all’attuale disciplina, prevedono l'assenza della finalità lucrativa dell'ente, nonché la democraticità e la trasparenza della vita associativa, il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Quanto agli effetti che il passaggio da esclusione a esenzione comporterà a partire dal 1° luglio 2024, essi consistono principalmente nell’ applicazione dell'obbligo di fatturazione o di trasmissione dei corrispettivi, di comunicazione delle liquidazioni periodiche e di dichiarazione annuale delle operazioni effettuate.

Da una parte, resteranno salve le possibili valutazioni in merito all'opzione per la "dispensa dagli adempimenti" di cui all'articolo 36-bis, D.P.R. 633/1972 ai sensi del quale: "il contribuente che ne abbia data preventiva comunicazione all'ufficio e dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell'articolo 10 ..., fermi restando l’obbligo di fatturazione e registrazione delle altre operazioni eventualmente effettuate, l'obbligo di registrazione degli acquisti e gli altri obblighi stabiliti dal presente decreto, ivi compreso l'obbligo di rilasciare la fattura quando sia richiesta dal cliente".

Dall’altra sarà anche necessario attendere il pensiero in merito alla nuova disciplina dell’Amministrazione Finanziaria, soprattutto con riguardo all’ “intreccio” tra esenzione Iva dell’attività istituzionale e, ad esempio, l’applicazione della legge 398/91 che, nella sostanza, esenta le associazioni dagli obblighi contabili. In merito alle novità normative sopra citate, va osservato che la rilevanza ai fini dell' lva delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soci e associati - di cui ai numeri 1) e 2) del nuovo comma 4, articolo 10, D.P.R. 633/1972 - riguarda solo quelle operazioni che abbiano natura commerciale. effettuate a fronte del pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari. Restano pertanto in regime di esclusione da Iva, ad esempio, le quote associative

Restiamo a disposizione per ogni approfondimento.
 

A cura di Cristiano Vantini

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