Nuovo affrancamento riserve

22/01/2025

Per tutto il 2025 riserve in sospensione
distribuibili con sostitutiva del 10% in quattro rate


L’articolo 14 del D. Lgs 192/2024 (Riforma dell’imposizione diretta Ires-Irpef) prevede la possibilità di “affrancare” le riserve in sospensione di imposta presenti al 31.12.2024 mediante il versamento di un’imposta sostitutiva del 10% da calcolarsi sul valore netto della riserva, così come iscritto a bilancio.

Il vantaggio di questo affrancamento consiste sottoporre a tassazione, ma in misura ridotta rispetto alle aliquote ordinarie, le riserve di utili presenti in bilancio per poi procedere alla loro distribuzione ai soci.

Rientrano in tale categoria di riserve “quelle per le quali l’imposizione è rinviata al momento in cui ne avviene la distribuzione ovvero al momento in cui si verifica uno dei presupposti che determinano il venir meno del regime di sospensione” (circolare AE n. 40/2002), quali ad esempio:
 
• Riserve Rivalutazione beni di impresa (L. 342/2000 e successive);
• Riserve da condoni (D.L. 429/1982; D.L. 413/1991);
• Riserve da legge per lo sviluppo delle piccole imprese (L. 317/1991).

Restano escluse le riserve iscritte per una rivalutazione esclusivamente civilistica (ad esempio Legge di rivalutazione 185/2008, art. 15 e/o Legge di rivalutazione 104/2020, art. 110).
 
L’affrancamento non deve necessariamente riguardare l’intera riserva, ma può anche essere effettuato solo per parte di essa. L’unico limite “numerico” sta nel fatto che le suddette riserve devono essere esistenti nel bilancio al 31.12.2023 ed avere un residuo valore nel bilancio al 31.12.2024. Un esempio:
- al 31.12.2023 le riserve in sospensione sono pari a 200;
- nel corso del 2024 sono state utilizzate per 50;
il massimo importo affrancabile è di 150.
 

Resta la tassazione in capo dai soci,
che dipende però dal tipo di società


L’imposta sostitutiva del 10% è da versare necessariamente in 4 rate di pari importo; quindi, al momento, da un punto di vista normativo, vi è l’obbligo del versamento rateizzato. Vedremo se l’Agenzia delle Entrate, come in precedenti situazioni, consentirà anche il versamento in unica soluzione. 

Con il versamento della stessa la riserva viene liberata, cioè, diventa distribuibile e non imponibile per l’impresa che effettua l’affrancamento.
In capo al socio beneficiario che riceve la riserva, a seconda della “natura soggettiva” dello stesso, troveranno applicazione:
- la ritenuta a titolo di imposta del 26%, in caso di socio persona fisica;
- l’imponibilità nella misura del 5% della riserva di utili distribuita (art.89 TUIR), in caso di socio società di capitali;
- l’imponibilità nella misura del 58,14% della riserva, in caso di socio società di persone. 
 

Restiamo a disposizione per ogni approfondimento. 

A cura di Cristiano Vantini

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