Ok alla detrazione IVA nelle holding

04/11/2022

Nella Risposta all'interpello n. 529 dello scorso 4 novembre l’Agenzia ha trattato il tema IVA nelle c.d. società "holding dinamiche", ovvero le capogruppo che detengono partecipazioni e svolgono allo stesso tempo servizi di supporto di varia natura nei confronti delle controllate. Nel caso specifico, si trattava di supporto tramite servizi contabili, finanziari e strategici/gestionali, affiancati alle attività tipiche della gestione di partecipazioni, quali la concessione di finanziamenti infra gruppo

L'Agenzia delle Entrate si è pronunciata a favore della natura di soggetto passivo di tali soggetti e alla conseguente spettanza del diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti. Laddove la holding compia - anche - operazioni soggette ad IVA, quali “la prestazione di servizi amministrativi, finanziari, commerciali e tecnici” nei confronti delle partecipate, consegue la spettanza del diritto alla detrazione dell’imposta assolta sui costi di transazione e agli altri costi relativi all’acquisto e alla gestione delle partecipazioni.

L’Agenzia delle Entrate riconosce anche la detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti effettuati prima di iniziare ad esercitare la propria interferenza sulle partecipate.

In ultimo, viene esaminato se la concessione di finanziamenti (quindi attività IVA esente) abbia natura “accessoria” o meno all’attività della holding.
Infatti l’accessorietà di tali operazioni esenti, difatti, potrebbe escludere l’applicazione del pro rata ai sensi dell’art. 19-bis comma 2 del DPR 633/72.

Sul punto,  l’Agenzia evidenzia come la concessione di finanziamenti configuri un’operazione accessoria alle operazioni imponibili (con conseguente esclusione dal calcolo del pro rata) “nella misura in cui la stessa implichi un uso estremamente limitato di beni e servizi per i quali l’IVA è dovuta”.

Vanno in ogni caso valutati, caso per caso, l’ammontare e la frequenza dei finanziamenti erogati. 

Il testo integrale dell'interpello è disponibile a questo link.

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