Riforma IRPEF IRES, nuovo regime "comodo"
02/12/2024
La Legge Delega sulla disciplina delle c.d. "comodo"
porta al dimezzamento di tutti i coefficienti dal 2025
Con il Consiglio dei Ministri del 3 dicembre scorso, è stato approvato il Decreto Legislativo di riforma di IRES e IRPEF, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (L. 111/2023).
Tra le diverse novità previste, il provvedimento modifica in modo significativo la disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 della L. 724/94, comunemente dette "di comodo", prevedendo il dimezzamento dei coefficienti del test di operatività applicabili su immobili e partecipazioni, di fatto riducendo del 50% i ricavi minimi richiesti per il superamento della soglia di operatività.
La norma sarà applicata già dall’anno 2024, quindi il valore dei “ricavi minimi” nella dichiarazione 2025 sarà determinato sul valore fiscale degli asset sopra individuati determinato dalla media 2022-2023-2024, a cui verranno applicati i nuovi coefficienti di redditività minima.
Per i fabbricati tali aliquote ora sono:
- 3% (in luogo del 6%) sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili, anche in leasing;
- 2,5% (in luogo del 5%) per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10;
- 2% (in luogo del 4%) per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei 2 precedenti.
Per le partecipazioni, titoli e crediti finanziari il coefficiente è ora 1% (in luogo del 2%).
Per chi è " comodo" si può optare per l'adeguamento ai maggiori reddito.
Resta non obbligatoria la presentazione dell’interpello
Per i soggetti che comunque non riuscissero a superare il test di operatività e optassero per l’adeguamento al reddito figurativo minimo, il medesimo provvedimento legislativo prevede anche il dimezzamento delle aliquote di determinazione dello stesso.
Ad oggi, non sono state introdotte nuove “cause di esclusione” dalla disciplina, né un diverso orientamento in materia della perdita definitiva del credito Iva, sebbene la legge delega di modifica all’IRES e all’IRPEF disponesse l’individuazione di “nuovi parametri” da applicare alla disciplina delle società non operative che, molto probabilmente, portava con sé più ampi meccanismi di modifica, in coerenza con le pronunce della giurisprudenza nazionale e comunitaria.
Restiamo a disposizione per ogni approfondimento.