Rimborsi professionisti fuori da reddito
27/01/2025
Dal 2025 tutti i rimborsi spese analitici non sono più soggetti a ritenuta
A partire dal 1° gennaio 2025, i rimborsi delle spese sostenute dai professionisti sono soggetti a nuova disciplina ai fini dei Redditi, mentre nulla varia al momento in campo IVA.
Fino al 2024, i rimborsi avevano un trattamento fiscale differenziato a seconda che si trattasse di:
Fino al 2024, i rimborsi avevano un trattamento fiscale differenziato a seconda che si trattasse di:
- spese anticipate in nome e per conto del cliente
- spese analitiche sostenute per l'esecuzione dell'incarico.
Per i primi, ovvero le spese sostenute in nome e per conto del committente in forza di uno specifico incarico professionale, i relativi rimborsi in fattura non concorrono a formare il reddito per il professionista, a condizione che la spesa sia documentata ed intestata al cliente e nel presupposto che tali spese non costituiscano il mezzo per assolvere l’incarico bensì oggetto stesso del mandato (es: il pagamento delle imposte di cui il cliente è debitore).
Fino al 2024, tutti gli altri rimborsi, inclusi quelli analitici relativi a viaggio, vitto e alloggio - a differenza dei precedenti - concorrevano alla formazione del reddito e, in quanto assimilati a compensi di lavoro autonomo, assoggettati a ritenuta d'acconto del 20%.
Fino al 2024, tutti gli altri rimborsi, inclusi quelli analitici relativi a viaggio, vitto e alloggio - a differenza dei precedenti - concorrevano alla formazione del reddito e, in quanto assimilati a compensi di lavoro autonomo, assoggettati a ritenuta d'acconto del 20%.
Il nuovo D.Lgs 192/2024 stabilisce che anche tali somme non concorrono nella formazione del reddito, a partire dal periodo di imposta 2025. Ciò determina in capo al professionista, dal lato compensi, l'inapplicabilità della ritenuta e, dal lato costi, la conseguente indeducibilità dei costi oggetto di rimborso (nuovo articolo 54-ter del Tuir).
Mancano ancora i chiarimenti per l’applicazione
ai rimborsi analitici dei "forfettari"
E' certo che tali disposizioni si debbano applicare per i professionisti in regime semplificato / ordinario, con necessità di adeguare quanto prima le procedure di riaddebito dei costi analitici affinché possano essere individuati con precisione le somme non deducibili. è certo invece che tali modifiche si applichino anche ai professionisti in regime forfettario, per i quali si attendono chiarimenti se nel limiti di compensi annui , ora pari a Euro 85.000, debbano essere conteggiati anche i rimborsi analitici.
Dalla alla lettura della norma, è anche certo che la non imponibilità si estenda al "riaddebito delle spese sostenute per l'uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l'esercizio dell’attività e per i servizi a essi". Non è invece chiaro se la norma di estenda anche agli altri rimborsi, non su base analitica ma forfettaria (ad esempio le indennità chilometriche).
Infine, ricordiamo che in generale tutti i rimborsi spese, inclusi quelli nelle note spese dei dipendenti, devono essere pagati con metodi tracciabili, pena la loro indeducibilità.
Dalla alla lettura della norma, è anche certo che la non imponibilità si estenda al "riaddebito delle spese sostenute per l'uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l'esercizio dell’attività e per i servizi a essi". Non è invece chiaro se la norma di estenda anche agli altri rimborsi, non su base analitica ma forfettaria (ad esempio le indennità chilometriche).
Infine, ricordiamo che in generale tutti i rimborsi spese, inclusi quelli nelle note spese dei dipendenti, devono essere pagati con metodi tracciabili, pena la loro indeducibilità.
Restiamo a disposizione per ogni approfondimento.
A cura di Chiara Zenari