Whistleblowing, ecco le Linee Guida

01/12/2023

Entro il 17 dicembre 2023 è necessario adeguarsi al "whistleblowing"
ANAC raccomanda l'uso di piattaforme online e non la PEC

 

Scatterà  a breve (17 dicembre prossimo) l’obbligo per le imprese che impiegano un numero di lavoratori da 50 a 249 di adeguamento alla normativa interna in materia di Whistleblowing, per evitare sanzioni (minimo Euro 10,000). 

Questa normativa di stampo comunitario prevede che ogni impresa, possa ricevere delle segnalazioni, anonime, da terzi, circa possibili violazioni avvenute al suo interno, consistenti in comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente, da valutarsi con specifico riferimento sia in riferimento alla normativa nazionale sia quella europea. Ad esempio, se un soggetto viene a conoscenza che una società è interessata da una frode , potrà per iscritto o a voce segnalare questa circostanza, affinché venga avviata una specifica istruttoria, nel rispetto della sua privacy. 
 
Per la concreta applicazione del Whistleblowing è opportuno fare riferimento alle Linee Guida adottata dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) approvate lo scorso 12 luglio. 
 
Viene chiarito che, la nuova normativa si applica, oltre ai soggetti pubblici, anche ai soggetti privati che hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato. Chi operasse in settori “sensibili” (es. sicurezza e tutela ambiente) o avesse già adottato modelli organizzativi e di gestione ex D.Lgs. 231/2001 è naturalmente già tenuto all’adeguamento  a prescindere dal numero dei dipendenti.
 
Quanto ai canali di segnalazione interna, chiarito che essi vanno predisposti, nella massima tutela della privacy degli utenti, la società dovrà individuare una piattaforma online (diversa dalla pec o posta ordinaria) in grado di raccogliere le segnalazioni in forma scritta e orale, a discrezione di chi segnala.
 
Le segnalazioni vengono ricevute e valutate da una persona o da un ufficio interno autonomo dedicato (anche se non in via esclusiva) e con personale specificamente formato in materia di privacy e whistleblowing; in alternativa  può essere designato  un soggetto esterno autonomo. La scelta è rimessa all’autonomia organizzativa di ciascun ente.
 
Restiamo a disposizione per ogni approfondimento.

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