A regime la rivalutazione di terreni e quote

07/01/2025

Dal 2025 sempre possibile la rivalutazione di terreni e quote,
previa perizia e sostitutiva al 18%


In data 30 dicembre 2024 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), che introduce diverse novità di carattere fiscale, previdenziale e una serie di agevolazioni applicabili nel corso del 2025.

Tra le numerose misure, diventa “stabile” la possibilità - più volte prevista nell’ultimo decennio dalle Finanziarie con aliquote via via crescenti - di rivalutare il costo fiscale delle partecipazioni in SPA o in SRL quotate e non quotate, o anche società di persone e dei terreni agricoli o edificabili, consentendo di ridurre l’impatto fiscale in caso di successiva cessione.
Come in passato, questa opportunità permette di affrancare in tutto o in parte le plusvalenze realizzate al momento della cessione a titolo oneroso, optando per la preventiva rivalutazione e pagando un’imposta sostitutiva ora pari al 18% (che può essere, anche significativamente, inferiore rispetto all’ordinaria tassazione delle plusvalenze che, per le partecipazioni, è ad esempio del 26%). Tale agevolazione è accessibile non solo alle persone fisiche, ma anche a società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di una stabile organizzazione in Italia e si applica su partecipazioni e terreni posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno, purché si tratti di beni detenuti al di fuori dell’ambito d’impresa.
 
Asseverazione e pagamenti  entro il 30 novembre di ogni anno, anche a rate 

Gli adempimenti necessari per accedere a questa agevolazione, identici al passato, dovranno ora essere completati entro il 30 novembre di ciascun anno affinché l’operazione possa avere efficacia (anche in caso di future operazioni di cessione). Entro questa data:
1. Un professionista abilitato (ad esempio, un dottore commercialista) deve redigere e asseverare la perizia di stima relativa alla partecipazione non quotata o al terreno.
2. Il contribuente interessato deve versare l’imposta sostitutiva, integralmente o, in caso di opzione per la rateizzazione, pagare la prima rata.
La sostitutiva può essere stabilmente versata in tre rate annuali di pari importo, nel caso si opti per il pagamento rateale. In questo caso, le rate successive alla prima saranno soggette a una maggiorazione per interessi calcolati al 3% annuo. 

Nel caso di partecipazioni quotate, per le quali è altresì possibile la rivalutazione, viste le particolari modalità tecniche di  dei determinazione dei valori, vi invitiamo a contattarci per maggiori informazioni.

Restiamo a disposizione per ogni approfondimento. 

A cura di Vittore Cacciatori

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