Bonus edilizi con remissione in bonis

25/05/2023

Ora sanabile con 250 Euro la tardiva comunicazione di cessione del credito
o mancanza di documentazione nel sisma bonus 

Il panorama dei bonus edilizi si arricchisce per effetto di ultimi orientamenti normativi di alcune novità in materia di remissione in bonis. 

In primis, si segnala la possibilità per quanto riguarda gli interventi di riduzione del rischio sismico (c.d. sisma-bonus) rientranti nel superbonus di sanare eventuali errori nella documentazione di progetto. Ci si riferisce in particolare all' "asseverazione preventiva" di cui all'All. B del D.M. 58/2017 che, per previsione di Legge, deve essere, anche in assenza di passaggio di rischio sismico a classi inferiori, depositata al Comune PRIMA dell’inizio dei lavori. Laddove, nella pratica, la data di deposito di tale documento risultasse "non contestuale" alla data di inizio lavori della CILAS, secondo l'Agenzia delle Entrate, è preclusa la fruizione dei bonus fiscali connessi all'intervento. 

Grazie all'interpretazione autentica contenuta nel D.L. "Blocca Opzioni" 11/2023, ora divenuto Legge, ai contribuenti che non avessero rispettato tale regola, per qualsivoglia motivo, è reso possibile esercitare la remissione in bonis, ovvero procedere senza indugio al deposito dell'All. B e pagare contestualmente una sanzione fissa di Euro 250, entro la prima dichiarazione dei redditi da inviare prima della fruizione dei crediti (es. spese 2022, modello REDDITI 2023). A tali condizioni, è fatta salva la spettanza dei benefici fiscali. 

Si ricorda, poi, che coloro che, volendo optare per le spese 2022 per la cessione del credito e/o sconto in fattura, NON avessero proceduto all'invio, tramite intermediario, della comunicazione di cessione del credito all'Agenzia delle Entrate entro la scadenza del 31 marzo scorso, è possibile procedere, sempre con remissione in bonis (250 Euro per ogni singolo modello corrispondente a ciascun codice/anno di spesa), all'invio tardivo dei modelli fino al 30 novembre prossimo. Ciò a condizione che alla data del 31 marzo sia già stato stipulato un contratto di cessione. 

In caso la stipula fosse successiva, sarà comunque possibile tramettere i modelli entro il 30/11, ma solo nel caso in cui il cessionario sia un soggetto  c.d. soggetti qualificato, ossia banche e altri intermediari finanziari o assicurativi. Resta di fatto esclusa, quindi, la remissione in bonis, per le cessioni a privati avvenute dopo marzo.

Siamo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento. 
 

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