Crediti edilizi ora rateizzabili in 5 anni
02/05/2023
Funzionalità aggiornate della Piattaforma Cessioni dell'Agenzia
per la ripartizione dei bonus edilizi in 10 anni con F24
Dal 18 aprile scorso è operativa la possibilità del D.L. 176/2022 di fruire su un orizzonte temporale più ampio i crediti di imposta provenienti da opzione di cessione del credito o sconto in fattura ex art. 121 DL 34/2020. La nuova norma riguarda solo però alcuni determinati crediti, nello specifico quelli originati da lavori di superbonus 110%, bonus barriere architettoniche 75% e sisma bonus.
Quindi, dal 2 maggio, l’Agenzia nella propria “piattaforma cessione crediti" ha previsto a possibilità di trasmettere telematicamente la richiesta di rateizzazione in dieci anni, rispetto ai 5 generalmente previsti per questi bonus. La richiesta per il momento va fatta dai diretti interessati, ma è prevista più avanti la possibilità di operare tramite intermediario, quale lo Studio, delegato alla consultazione del cassetto fiscale.
La scelta può riguardare i crediti "sorti" da comunicazioni di opzione sia nel 2022 sia nel 2023 e può riguardare nel caso di crediti in corso di fruizione, le rate residue. Come sempre ciascuna rata è fruibile in compensazione con l'F24 dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento. Nel caso di utilizzo di questi crediti va prestata estrema attenzione all'utilizzo dei codici tributo che qui si riepilogano anche in base alla più recente risoluzione dell'Agenzia del 2 maggio:
Quindi, dal 2 maggio, l’Agenzia nella propria “piattaforma cessione crediti" ha previsto a possibilità di trasmettere telematicamente la richiesta di rateizzazione in dieci anni, rispetto ai 5 generalmente previsti per questi bonus. La richiesta per il momento va fatta dai diretti interessati, ma è prevista più avanti la possibilità di operare tramite intermediario, quale lo Studio, delegato alla consultazione del cassetto fiscale.
La scelta può riguardare i crediti "sorti" da comunicazioni di opzione sia nel 2022 sia nel 2023 e può riguardare nel caso di crediti in corso di fruizione, le rate residue. Come sempre ciascuna rata è fruibile in compensazione con l'F24 dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento. Nel caso di utilizzo di questi crediti va prestata estrema attenzione all'utilizzo dei codici tributo che qui si riepilogano anche in base alla più recente risoluzione dell'Agenzia del 2 maggio:
- “7711”, per i crediti da superbonus (sia derivanti da comunicazioni d’opzione ex art. 121 del DL 34/2020 inviate fino al 31 ottobre 2022, sia relativi a comunicazioni trasmesse entro il 31 marzo 2023)
- “7772”, per i crediti da sismabonus
- “7773”, per i crediti da bonus barriere al 75%
La risoluzione ha inoltre istituito ulteriori codici tributo per identificare i crediti derivanti dalle opzioni ex art. 121 del DL 34/2020 comunicate dopo il 1° aprile 2023 (per i quali non è consentita la ripartizione in dieci quote annuali di pari importo ex art. 9 comma 4 del DL 176/2022) relativi al superbonus (codice “7709” in caso di opzione di cessione del credito e “7719” per lo sconto sul corrispettivo), al sismabonus (codici “7738” e “7739”) ed al bonus barriere 75% (codici “7710” e “7740”).
Siamo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.