Definizione agevolata 2023 al via
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2022 la c.d. "legge di bilancio 2023" (L. 197/2022) recante le novità di carattere fiscale e previdenziale in vigore dal 1°gennaio 2023. Fra le principali novità di interesse diffuso, in ambito di riscossione dei tributi, segnaliamo una serie di c.d. definizioni agevolate applicabili a vari tipi di atti impositivi. Nel dettaglio:
AVVISI BONARI (art. 1 co. 153)
La norma agevolativa si applica sugli avvisi bonari (36bis per Redditi e 54bis per IVA) emessi a seguito di liquidazione automatizzata da parte dell'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni di redditi, di società e privati, relativi agli anni di imposta 2019, 2020 e 2021,
- il cui termine di pagamento (30 giorni) non sia pendente al 1° gennaio 2023
- oppure che, verranno inviati successivamente a quella data nel corso dello stesso anno 2023
Se il contribuente intende aderire, accettando in toto tutti i rilievi, è prevista l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta al 3% (in luogo, ad esempio, del 10% sugli omessi versamenti). La definizione avviene pagando le somme nel termine ordinario di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Si ricorda che a partire dal 2023 gli interessi sulle somme sono conteggiati nella misura del 3,5% annuo.
ATTENZIONE: la definizione sembrerebbe riguardare anche avvisi bonari ricevuti prima dell'1/1/2023 per i quali è ancora in corso la rateazione. In tal caso le imposte residue vanno pagate integralmente ma si può usufruire di un ricalcolo delle sanzioni nella misura del 3%.
AVVISI DI ACCERTAMENTO (art. 1 co. 180)
E' prevista una particolare forma di "acquiescenza" sugli avvisi di accertamento (IVA, Redditi, IRAP) "NON IMPUGNATI e ANCORA IMPUGNABILI" alla data del 1/1/2023 e " QUELLI NOTIFICATI SUCCESSIVAMENTE fino al 31/3/2023.
Questa agevolazione consiste nel "chiudere" l'accertamento con il pagamento integrale delle somme dovute a titoli di imposta ma con riduzione delle sanzioni a 1/18.
Se si intende aderire, il pagamento delle somme (anche in forma rateale) deve avvenire entro lo scadere del termine per il ricorso (60 giorni dalla data della notifica).
ACCERTAMENTI CON ADESIONE (art. 1 co. 180)
Per gli avvisi di accertamento, in relazione ai quali ci si accorda con l'Agenzia delle Entrate per l'istituto - facoltativo - dell'adesione, le sanzioni sono ridotte a 1/18 (in luogo di 1/3).
In generale, si tratta dei processi verbali di constatazione consegnati dall'Agenzia entro il 31/3/2023 oppure accertamenti con adesione veri e propri impugnabili alla data dell'1/3/2023.
CARTELLE DI PAGAMENTO
La cartelle affidata dall'Agente della Riscossione sino al 30/06/2022 possono essere estinte senza corrispondere le somme maturate a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive e aggi vari. In altre parole versando le somme dovute a titolo di capitale si potrà estinguere la cartella.
Il pagamento delle somme va effettuato in unica soluzione entro il 31/07/2023, oppure in 18 rate (prime scadenze luglio e novembre 2023).
Il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di procedere entro il 30 aprile 2023 con apposita dichiarazione all'Agente della Riscossione in modalità telematica.
ATTENZIONE: Sono automaticamente annullati alla data del 31 marzo prossimo i debiti alla Riscossione di importo residuo fino a 1.000 euro (comprensivi di tutte le somme, oltre alle imposte) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1/1/2000 al 31/12/2015.
Vi terremo aggiornati, non appena le norme saranno operative.