Fringe benefit a 3.000 Euro
Nel nuovo Decreto aiuti quater (DL. 176 2022) in vigore dallo scorso 18 novembre, viene anche rivista la soglia di non imponibilità dei c.d. fringe benefit aziendali ai dipendenti.
Si ricorda che ci si riferisce al termine fringe benefit includendo tutte quelle retribuzioni aggiuntive in natura assegnate ai dipendenti come ad esempio l'utilizzo di auto o l'alloggio. Secondo il Fisco, tali servizi costituiscono una forma alternativa di remunerazione e vanno pertanto, in linea di massima assoggettati a tassazione.
Viene quindi alzata la soglia di non imponibilità degli stessi dagli attuali 600 Euro a 3.000 Euro per il momento solo nel 2022.
L’Agenzia delle Entrate con la circ. n. 35/2022, la quale ha, tra l’altro, affermato che per l'anno 2022 sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Stando ai precedenti chiarimenti, a ciò si aggiunge anche il “bonus carburante” di 200 euro previsto dall’art. 2 del DL 21/2022.
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