Irrilevanza fiscale dei bonus edilizi
05/12/2023
Chiarita la non tassazione dei profitti da acquisto bonus edilizi.
Possibile la remissione in bonis anche nel sisma bonus acquisti
Con un recente interpello L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per i cessionari di crediti di imposta da bonus edilizi, compresi quelli privati, è fiscalmente irrilevante il differenziale tra le somme impiegate per acquisire il credito d'imposta derivante da bonus edilizi e il valore nominale degli stessi che verrà utilizzato in compensazione. Ad esempio se viene acquistato un credito di imposta da superbonus pari a 100mila Euro ad un prezzo di 95mila Euro, il differenziale di 5mila non è materia tassabile.
Infatti, il provento in esame, conclude l'Agenzia, non rientra né tra i redditi di capitale, né tra i redditi di lavoro autonomo, né tra i redditi diversi.
Questione aperta per i cessionari professionisti (nel caso dell'interpello l'istante era proprio uno studio professionale) perché l'esercizio in forma associata di arti e professioni costituisce in base al TUIR reddito di lavoro autonomo (quindi non un reddito fra quelli citati): secondo gli esperti, l'impostazione dell'Agenzia appare plausibile solo nella misura in cui l'investimento in questione "non sia connesso all'attività professionale".
Sempre in materia di bonus, con un'altro recente interpello, l’Agenzia delle Entrate ha reso alcuni chiarimenti relativi al c.d. “sismabonus acquisti” concedendo e individuando le modalità di perfezionamento della remissione in bonis qualora vi sia stato il deposito tardivo dell’asseverazione “preventiva” di riduzione del rischio sismico (allegato B del DM 58/2017), che si conferma quindi sempre necessaria prima dell'ìnizio dei lavori per fruire del sisma bonus, sia in versione "lavori" sia in versione "acquisti".
Infatti, il provento in esame, conclude l'Agenzia, non rientra né tra i redditi di capitale, né tra i redditi di lavoro autonomo, né tra i redditi diversi.
Questione aperta per i cessionari professionisti (nel caso dell'interpello l'istante era proprio uno studio professionale) perché l'esercizio in forma associata di arti e professioni costituisce in base al TUIR reddito di lavoro autonomo (quindi non un reddito fra quelli citati): secondo gli esperti, l'impostazione dell'Agenzia appare plausibile solo nella misura in cui l'investimento in questione "non sia connesso all'attività professionale".
Sempre in materia di bonus, con un'altro recente interpello, l’Agenzia delle Entrate ha reso alcuni chiarimenti relativi al c.d. “sismabonus acquisti” concedendo e individuando le modalità di perfezionamento della remissione in bonis qualora vi sia stato il deposito tardivo dell’asseverazione “preventiva” di riduzione del rischio sismico (allegato B del DM 58/2017), che si conferma quindi sempre necessaria prima dell'ìnizio dei lavori per fruire del sisma bonus, sia in versione "lavori" sia in versione "acquisti".
Siamo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.