Meno caro il ravvedimento dopo la riforma delle sanzioni
04/11/2024
Tante le novità su sanzioni e ravvedimento operoso
per le violazioni commesse dal 1°settembre
Dopo l’approvazione del Decreto Legislativo 87 dello scorso giugno 2024 sono ora operative alcune novità degne di nota nel sistema delle sanzioni amministrative tributarie.
Le novità si applicano alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024 e riguardano principalmente il c.d. ravvedimento operoso, che come è noto consente al contribuente di sanare volontariamente errori e omissioni in sede di dichiarazioni o di versamenti. Inoltre alcune fattispecie oggetto di sanzione risultano meno onerose.
Ad esempio, in tema di omesso versamento sono state ridotte le aliquote delle sanzioni dal 15% al 12,5% per i versamenti tardivi entro 90 giorni dalla scadenza ed dal 30% al 25% per quelli effettuati oltre i 90 giorni.
Se il contribuente fruisce del ravvedimento operoso, poi, tenuto conto delle modifiche apportate all'art 13 del D.Lgs 472 del 1997, ora si possono verificare questi casi:
- versamenti eseguiti entro 30 giorni dalla scadenza la riduzione della sanzione è a 1/10 (lett. a), corrispondente 1,2% circa;
- versamenti eseguiti entro 90 giorni dalla scadenza la riduzione della sanzione è a 1/9 (lett. a-bis), corrispondente 1,3% circa;
- versamenti eseguiti entro un anno dalla scadenza, la riduzione della sanzione è a 1/8 (lett. b), corrispondente al 3,12% circa;
- versamenti eseguiti oltre oltre l’anno dalla scadenza, la riduzione della sanzione è a 1/7 (lett. b-bis) corrispondente al 3,57% circa.
Resta invariata anche la regola che il ravvedimento è accessibile anche dopo l'avvio dell'attività di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, con una riduzione della sanzione che spazia da 1/6, 1/5 o 1/4 a seconda che il verbale di constatazione sia stato inviato.
Ricordiamo anche che il tasso di interessi previsto per il ravvedimento operoso nel 2024 è del 2,5%
Ricordiamo anche che il tasso di interessi previsto per il ravvedimento operoso nel 2024 è del 2,5%
Applicabile il cumulo giuridico anche ai versamenti spontanei .
Meno onerosa anche l'integrativa della dichiarazioni
Interessante la possibilità di fruire ora del cumulo giuridico anche nell’ambito del ravvedimento operoso, che consente di cumulare le singole sanzioni pagando la più grave. Tale istituto in precedenza veniva applicato solo con atti di contestazione già emessi da parte dell’Agenzia mentre ora il contribuente in autonomia potrà applicarlo limitatamente al singolo anno d’imposta e singolo tributo.
Quanto agli errori in dichiarazione, una dichiarazione si ritiene “infedele” quando, per una infinita serie di ragioni, viene presentata indicando una imposta dovuta inferiore a quella reale. Questa fattispecie comporta una sanzione in misura pari al 70% delle imposte dovute, con un minimo di 150 euro. La sanzione si riduce al 50% se prima di un controllo fiscale viene presentata una dichiarazione integrativa (sempre con il minimo di 150 euro). Quando invece non c'è danno per l'Erario la sanzioni è fissa a 250 euro, sempre comunque ravvedibili.
Restiamo a disposizione per ogni approfondimento.