Partite IVA fittizie con obbligo fidejussione

01/02/2024


Ancora una stretta sulle partite IVA "apri e chiudi",
controlli di legalità, ammende e fideiussione di 50mila Euro


Nell'ambito dell'attività di impresa può capitare di imbattersi in clienti o fornitori che presentino profili di anomalia. Proprio per evitare che dietro le partita IVA si celino attività illegali, si acuiscono sempre di più i presidi posti al contrasto del fenomeno tutt'altro che infrequente di aprire/chiudere partite IVA a scopo fraudolento. 

E' importante sapere che, proprio nell'intento di verificare l’effettivo esercizio dell’attività e che essa venga condotta in modo regolare, già la Legge di Bilancio 2023 (modificando l'art 35 comma 16bis 2 della Legge IVA) aveva introdotto controlli preventivi al rilascio di nuove partite IVA.
Se tali controlli non fossero superati adeguatamente dal nuovo soggetto a partita IVA, tramite l'esibizione di documenti e fatti comprovanti l'effettivo esercizio dell’attività, l’Ufficio poteva emanare nei confronti di costui un provvedimento di chiusura forzata della sua posizione IVA, e conseguentemente imporre uno stop totale alle compensazioni, irrogando una sanzione amministrativa pari a 3mila Euro.
Avvenuto questo, l’interessato poteva richiedere nuovamente un'altra partita IVA, ma presentando una fideiussione non inferiore a 50 mila Euro o comunque commisurata all’importo, se superiore, delle violazioni fiscali commesse prima della chiusura della posizione precedente.   

Ora la legge di Bilancio 2024, estende i controlli, anche in caso di cessazione volontaria della partita IVA (e quindi non solo per provvedimento) stabilendo che gli stessi effetti sopra descritti (stop compensazioni, ammenda di 3mila Euro, necessità di fideiussione) si applicano anche se il contribuente nei dodici mesi precedenti ha chiuso volontariamente la partita IVA, nel caso in cui tale posizione sia risultata "irregolare" alla luce dei medesimi controlli.

Simili strumenti di garanzia operano dal 2024 anche per l'iscrizione alla banca dati VIES da parti di soggetti extra UE, che vogliano operare sul mercato italiano o UE tramite rappresentante fiscale (ovvero il soggetto che cura il deposito e la fatturazione della merce per conto dello straniero). Se il VIES resta infatti condizione necessaria per fare operazioni in territorio unionale, per accedervi il soggetto extra UE dovrà prestare al Fisco Italiano una adeguata garanzia (a differenza dei soggetti nazionali, per i quali l'iscrizione al VIES, resta naturalmente gratuita , ma pur sempre obbligatoria per effettuare operazioni verso altri stati UE).   

Inoltre sono previsti specifici  obblighi in caso al rappresentante fiscale, al fine di verificare la legalità e la solvibilità di tali soggetti esteri che rappresenta. 

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento. 
 

A cura di Chiara Zenari

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