Polizze catastrofali entro il 31 marzo

05/03/2025

Dal 31 marzo obbligo di polizza catastrofale su tutti
i fabbricati delle imprese e annessi impianti e macchinari 

Lo scorso 27 febbraio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale (Dm 30 gennaio 2025, n.18, di Mef e Mimit), che definisce le modalità attuative e operative inerenti l’obbligo, introdotto con la Legge 213/2023, di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni direttamente causati da eventi catastrofali naturali. 

Tale obbligo decorre dal 31 Marzo 2025 e riguarda tutte le aziende soggette ad iscrizione al Registro delle Imprese, ad eccezione quindi di quelle agricole, con sede legale in Italia. Per eventi catastrofali si intendono alluvione, inondazione ed esondazione, sisma o frane. 
 
Oggetto dell’assicurazione sono le immobilizzazioni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, ossia:
  • terreni;
  • fabbricati;
  • impianti e macchinari
  • attrezzature industriali e commerciali. 
​Sebbene la Legge non sia chiara,  l'obbligo sembrerebbe gravare in primis sui locatori che dovranno verificare se le attuali polizze coprono già anche questo tipo di rischi con un adeguata  copertura. Tuttavia, la locuzione  "impiegate a qualsiasi titolo per l’esercizio dell’attività di impresa" porterebbe a interpretare  estensivamente la norma, nel senso che anche i beni che l’imprenditore ha in locazione o in leasing devono essere assicurati.

Infine, non chiare appaiono le sanzioni che dovrebbero essere comminate alle imprese inadempienti: per l’art. 1 comma 102 della L. 213/2023, dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese “si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.

È dubbio, quindi, se l’inadempimento determini l’esclusione dalle suddette misure o la loro fruizione in misura limitata.
 
 
Restiamo  a dispozione per ogni chiarimento 

A cura di Giacomo Cacciatori

Informative in evidenza

.