Proroghe definizione agevolata liti e cartelle

11/05/2023

Proroga per l'accesso alla definizioni agevolate di liti pendenti
e cartelle esattoriali 


La Legge di Bilancio 2023 ha previsto la definizione delle liti pendenti, ovvero la possibilità di definire a sanzioni super ridotte le liti fiscali pendenti all’1 gennaio 2023 in qualsiasi stato e grado del giudizio. A secondo de grado di giudizio, la definizione può avere come effetto lo stralcio di sanzioni e interessi e anche di una quota di imposte dovute. Gli importi così risultanti possono essere pagati ratealmente e nel mentre si otterrà l'estinzione del giudizio. 

Il DL "Bollette" 34/2023 ha posticipato, dal 30 giugno  al 30 settembre 2023, sia il termine per pagare le somme (o la prima rata) sia il termine per presentare la domanda di definizione.

Gli importi possono essere pagati in forma rateale, in massimo 20 rate trimestrali di pari importo, ma senza poter compensare.
Per effetto delle nuove scadenze, la seconda rata andrà pagata entro il 20.12.2023 e le successive entro il 31.3, il 30.6, il 30.9 e il 20.12 di ciascun anno.

A ciò si aggiunge, che per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione del DL 34/2023, è stato previsto che il debito risultante dalla quarta rata in poi può essere facoltativamente, suddiviso in 51 rate mensili di pari importo. In tal caso,  l’ultima rata va quindi pagata entro il 31.3.2028.

Quanto invece alla rottamazione delle cartelle esattoriali, si ricorda che la scadenza per la richiesta da presentare all'Agente della Riscossione è prevista entro il 30 giugno 2023.

Quindi, è differito al 30 settembre 2023 (invece del 30 giugno 2023) il termine entro il quale l’Agenzia della Riscossione trasmetterà ai contribuenti la Comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della Definizione agevolata, per poi procedere al pagamento entro il 31 ottobre 2023. 

Il carico potrà essere dilazionato in 18 rate scadenti: le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.10.2023 e il 30.11.2023; le altre, il 28.2, il 31.5, il 31.7 e il 30.11 di ogni anno.

Si ricorda infine che le cartelle di importo sino a 1.000 euro consegnati dall'1.1.2000 al 31.12.2015 sono annullate. Secondo le FAQ dell'Agenzia, la comunicazione di liquidazione degli importi tiene conto del menzionato annullamento automatico e, se i carichi fossero indicati nella domanda di rottamazione non verranno comunque compresi. 

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento. 

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