Redditi esteri ravvedibili al 5%
Il ravvedimento speciale conviene per omissioni sui redditi esteri,
ma attenzione alle lettere di compliance in arrivo
Il D.L. 34/2023 ha chiarito che l'istituto del c.d. ravvedimento speciale può essere utilizzato per regolarizzare le violazioni relative ai redditi di fonte estera e alle attività soggette a IVIE/IVAFE, anche se connesse a violazioni in tema di monitoraggio. In tali casi infatti si applica una riduzione a 1/8 delle sanzioni minime previste oltre che la possibilità di pagamento rateale degli importi (non possibile nel ravvedimento ordinario). In pratica in caso di omesse attività dichiarate (come ad esempio quote di società o immobili esteri) si può sanare con sanzione pari al 5% della maggiore imposta (1/18 del 90%), per le violazioni relative a IVIE e IVAFE
Il ravvedimento speciale può essere esercitato , secondo una recente proroga, entro il 30 settembre 2023.
Tale possibilità può avvenire anche laddove sia stata recapitata al contribuente una lettera di compliance sui i conti esteri non dichiarati (o dichiarati in modo infedele) e ai relativi redditi, oppure ai redditi di lavoro dipendente e di pensione. E' noto infatti che come anticipato da specifici provvedimenti direttoriali pubblicati di recente, l'Agenzia sta elaborando tali lettere di compliance per segnalare e invitare alla regolarizzazione spontanea di tali errori o omissioni.
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