Regole per la compensazione crediti F24

09/04/2025

Una breve guida alle regole in materia di
compensazione dei crediti fiscali in F24

 
Visto l’approssimarsi della scadenza in materia di presentazione della Dichiarazione Iva (30 aprile prossimo) l’avvicinarsi del momento di redazione dei Modelli Dichiarativi per le imposte dirette, si ritiene opportuno ricordare alcuni limiti in materia di compensazione orizzontale dei crediti fiscali.
 
L’art. 1, c. 72 L. 234/2001 prevede che il limite annuo compensabile orizzontalmente, relativamente ai crediti fiscali sia pari a 2 milioni di euro. Pertanto i contribuenti possono usare in compensazione fino a tale ammontare, imposte, contributi Inps e altre somme a favore di Stato, Regioni ed Enti previdenziali utilizzando nel modello di versamento F24 i crediti fiscali maturati nei confronti degli stessi soggetti, derivanti da dichiarazioni o denunce periodiche.   
 
Il plafond vale per anno di presentazione del modello F24 e opera cumulativamente per tutti i crediti di imposta.
 
Si ricorda inoltre che per i crediti superiori a 5 mila euro, prima di iniziare la compensazione è necessario aver presentato telematicamente il modello dichiarativo e aver apposto il visto di conformità allo stesso.
 
Un ulteriore limite alle compensazioni dei crediti di imposta, previsto dall’art. 31, c.1 D.L. 78/2010, riguarda il divieto di utilizzo di suddetti crediti in F24 in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo di importo superiore ai 1.500,00 euro, per le quali sia scaduto il termine di pagamento. Il divieto alla compensazione non è assoluto, nel senso che non riguarda la parte eccedente del credito rispetto a quella iscritta a ruolo. Ad esempio per un importo scaduto di 4.000 euro e un credito fiscale di 10.000 euro, la parte di credito eccedente il debito scaduto, pari a 6 mila euro potrà essere utilizzata in compensazione orizzontale, previa presentazione della dichiarazione e apposizione del visto di conformità. Il divieto riguarda solo le compensazioni orizzontali, non quelle verticali. 
Un altro limite alle compensazioni è quello che prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2024, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali per importi complessivamente superiori a euro 100.000,00 e per i quali i termini di pagamento siano scaduti, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione orizzontale in senso assoluto, ovvero il divieto dovrebbe trovare applicazione anche per la parte di credito eccedente il debito o per i crediti derivanti da quadro RU.  
 
Da tali disposizioni “restrittive”, ne consegue la possibilità per l’ Agenzia delle Entrate di sospendere fino a 30 giorni l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni.    
 

Restiamo a disposizione per ogni approfondimento. 

A cura di Cristiano Vantini

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