Soglie fringe benefit 2023
28/08/2023
Variano le soglie di esenzione 2023 dei fringe benefit,
ma senza intaccare buoni pasto e carburante
Per il 2023, l’art. 40 del Decreto Lavoro ha previsto l’esenzione fino a 3.000 Euro per i fringe benefit assegnati dal datore di lavoro e le bollette per le utenze domestiche, in favore dei dipendenti con figli a carico.
Si ricorda che i “fringe benefit” possono essere definiti come “compensi in natura” perché si tratta di benefici che non vengono erogati sotto forma di denaro, ma concessi sotto forma di beni e servizi dal datore di lavoro ai propri dipendenti. Ad esempio: auto aziendale a uso promiscuo, telefono cellulare aziendale, concessione alloggi ad uso foresteria, polizze assicurative infortuni, vita ecc., previdenza complementare. Dal punto di vista fiscale, essi sono tassati come una forma di “retribuzione in natura”: esiste però un trattamento di favore dove i fringe benefit non concorrono a formare il reddito da dipendente se il loro valore annuo non è complessivamente superiore a 258,23 euro. Nel 2023, ma solo per i dipendenti con figli a carico, previa segnalazione di questa circostanza al datore di lavoro, il Decreto Lavoro ha prorogato l’innalzamento dell'esenzione a 3.000 euro.
Fra i più diffusi fringe benefit rientrano anche i buoni pasto e i buoni carburante, che però soggiaciono a trattamento e soglie di esenzione specifici.
Per i buoni carburante, esiste una specifica esenzione fino a 200 Euro in base all'art. 1, co. 1, D.L. n. 5/2023 (cd. Decreto Carburanti). Ciò è cumulabile con la generale agevolazione dei fringe benefit, fino a 258,23 o 3.000 euro.
I buoni pasto, invece, non concorrono al calcolo della soglie citate. Essi infatti sono non imponibili per il dipendente fino a 4 euro al giorno per i buoni pasto "cartacei" e fino a 8 euro al giorno per i buoni pasto "elettronici". Il maggior valore erogato costituisce in ogni caso somma imponibile per il dipendente.
Si ricorda che i “fringe benefit” possono essere definiti come “compensi in natura” perché si tratta di benefici che non vengono erogati sotto forma di denaro, ma concessi sotto forma di beni e servizi dal datore di lavoro ai propri dipendenti. Ad esempio: auto aziendale a uso promiscuo, telefono cellulare aziendale, concessione alloggi ad uso foresteria, polizze assicurative infortuni, vita ecc., previdenza complementare. Dal punto di vista fiscale, essi sono tassati come una forma di “retribuzione in natura”: esiste però un trattamento di favore dove i fringe benefit non concorrono a formare il reddito da dipendente se il loro valore annuo non è complessivamente superiore a 258,23 euro. Nel 2023, ma solo per i dipendenti con figli a carico, previa segnalazione di questa circostanza al datore di lavoro, il Decreto Lavoro ha prorogato l’innalzamento dell'esenzione a 3.000 euro.
Fra i più diffusi fringe benefit rientrano anche i buoni pasto e i buoni carburante, che però soggiaciono a trattamento e soglie di esenzione specifici.
Per i buoni carburante, esiste una specifica esenzione fino a 200 Euro in base all'art. 1, co. 1, D.L. n. 5/2023 (cd. Decreto Carburanti). Ciò è cumulabile con la generale agevolazione dei fringe benefit, fino a 258,23 o 3.000 euro.
I buoni pasto, invece, non concorrono al calcolo della soglie citate. Essi infatti sono non imponibili per il dipendente fino a 4 euro al giorno per i buoni pasto "cartacei" e fino a 8 euro al giorno per i buoni pasto "elettronici". Il maggior valore erogato costituisce in ogni caso somma imponibile per il dipendente.
Restiamo a disposizione per ogni approfondimento.