Tardiva asseverazione ENEA

01/08/2023

Sempre possibile rimediare al mancato invio delle pratiche ENEA
ma attenzione che non sussistano errori di carattere sostanziale

Con la risposta all’Interpello 406/2023, l’Agenzia delle Entrate si è espressa nuovamente sulla possibilità di applicare la remissione in bonis di cui all’art. 2 DL 16/2012, in caso di omessa presentazione della comunicazione all'ENEA al termine di lavori edilizi influenti dal punto di vista termico o energetico,  quali l'eco-bonus e il superbonus. 

Il caso esaminato dall’AdE ha riguardato un intervento superbonus nel quale il tecnico non aveva presentato la comunicazione ENEA al termine dei lavori, per poi comunicare opzione di cessione del credito da parte del contribuente. Nel caso di specie, rileva che l'omesso invio della pratica ENEA era legato alla mancata tempestiva predisposizione, prevista dalle norme, dell’asseverazione di efficienza energetica richiesta ai fini del superbonus. 

Secondo l'AdE, il fatto che non sia stato rispettato l’art. 4 del DM 6 agosto 2020 “Requisiti”, laddove si dice che tale asseverazione deve essere debitamente firmata da parte del tecnico con timbro professionale sull'ultima pagina, entro 90 giorni dall’ultimazione dei lavori oppure entro 90 giorni dal termine di ciascun SAL, determina un errore sostanziale e in questi casi  l'errore non può essere sanato a posteriori  con pagamento di una sanzione minimale di 250 Euro (così appunto funziona la c.d. Remissione in bonis), perdendo di conseguenza i benefici fiscali irrimediabilmente. 

In tutti gli altri casi, dove l'omesso invio all'ENEA è dovuto a fatti meramente formali, come una semplice dimenticanza in presenza di tutti i documenti regolari, si ritiene invece che possa essere sfruttata la remissione in bonis. Lo ha confermato l'Agenzia delle Entrate in passato più volte. 

Ricordiamo in particolare la Circolare dell’Ade n.28/E del 2022, che ha chiarito come termine ultimo della sanatoria con il pagamento dei 250 Euro, sia il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (specificando che esso debba intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione , ordinario, scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione, ovvero eseguire l’adempimento stesso).

Restiamo a dispozione per chiarimenti. 

Tags

Informative in evidenza

.