Torna la regolarizzazione del magazzino

03/01/2024

Torna la regolarizzazione del magazzino
con effetti variabili se si aggiungono o stralciano i valori

Riproposta dopo circa 20 anni dalla precedente edizione, la regolarizzazione delle rimanenze di magazzino è una delle misura previste per le imprese dalla Legge di Bilancio 2024, approvata lo scorso 30 dicembre 2023  (L. 213/2023).
Secondo l'art 24, essa riguarda tutte le imprese OIC adopter, senza limiti dimensionali, che potranno "rivedere" al ribasso o al rialzo le esistenze iniziali di beni relative all’esercizio 2023, al fine di adeguarle alla giacenza effettiva di magazzino. Si ritengono in ogni caso escluse le imprese in contabilità semplificata, in quanto per esse non rilevano più le rimanenze di merce.

Operativamente gli amministratori potranno adeguare le esistenze iniziali di magazzino attraverso:
  • l’ “eliminazione” di quantità o valori di beni superiori a quelli effettivi (magazzino sovrastimato);
  • l’ “iscrizione”, da effettuarsi solo in termini quantitativi, di esistenze iniziali in precedenza omesse (magazzino sottostimato).
Il costo per le imprese varia a seconda della tipologia di adeguamento; in particolare:
  • nel caso di eliminazione di rimanenze occorre provvedere al versamento: dell’Iva, conteggiata applicando l’aliquota media relativa al 2023 al valore di rimanenze eliminato, aumentato di un coefficiente di maggiorazione che verrà stabilito da apposito decreto; di un’imposta sostitutiva dell’irpef, dell’ires e dell’irap, con un’aliquota pari al 18% sul differenziale tra il valore dell’imponibile di cui al punto precedente ed il valore eliminato dei beni;
  • nel caso di iscrizione di rimanenze il contribuente dovrà provvedere al versamento: solo dell'imposta sostitutiva del 18% sul valore dell’incremento iscritto;
Alcune note:
  • si dovrà evidenziare la variazione delle rimanenze nel Modello Redditi 2024 (relativo all’anno 2023);
  • l’imposta sostitutiva rappresenta un costo indeducibile ai fini delle imposte dirette e dovrà essere versata in due rate (giugno/luglio e novembre 2024);
  • l’adeguamento non rileva ai fini sanzionatori di alcun gener3. 
Restiamo a disposizione per ogni approfondimento.

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