Transizione 5.0: definiti i requisiti

06/03/2024

Grande attenzione per l'arrivo del bonus 5.0 nel Decreto PNRR.
Esclusa la fruizione automatica, ma obbligo di certificazioni ad hoc

In data 2 marzo 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge sul PNRR che introduce l’atteso nuovo bonus per gli investimenti per la digitalizzazione dei processi o conversione green delle imprese, più in generale la c.d.  transizione 5.0. Si tratta di un credito d’imposta fruibile in F24 che spetta a tutti coloro che sostengono negli anni 2024 e 2025  nuovi  investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione di diversa natura (immobiliari, produttivi, tecnologici ibridi), ma accomunati da un obiettivo di riduzione dei consumi energetici.
 
Da una prima lettura delle norma, si tratterebbe di un potenziamento del “classico” bonus beni strumentali 4.0, poiché come prima condizione di accesso si prevede che si tratti, parimenti, di beni materiali e immateriali nuovi strumentali rispondenti ai requisiti degli allegati A e B alla L. 232/2016 e che quindi vengano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Vi è però è l’ulteriore condizione che questi beni, nell’ambito dei rispettivi progetti di innovazione, devono conseguire complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%. 
 
Il nuovo credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 35% del costo degli investimenti, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro (oltre tale soglia si applica il 15% fino fino a 10 milioni di euro e ancora oltre il 5%  fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro , per anno, per impresa beneficiaria).
 
Qualora i risparmi conseguiti  siano maggiori  del 3% o 5% il beneficio fiscale aumenta. Ad esempio, spetta il 40%, ( che si riduce progressivamente al 20% e poi al 10% con il crescere dell’entità dell’investimento), nel caso di riduzione dei consumi energetici superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%.
 
Per adesso è necessario attendere le disposizioni attuative dell’agevolazione, che potrebbero arrivare però a breve, entro il 1°aprile. Diversamente dal credito 4.0, la fruizione della nuova agevolazione non è automatica, ma viene prevista dalla legge una specifica procedura. Le imprese dovranno presentare, in via telematica,  un modello che sarà messo a disposizione dal GSE, contenente le certificazioni “energetiche” unitamente a una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.

Non  da ultimo, è confermata la non rilevanza fiscale dell’agevolazione  e che essa non è cumulabile con il bonus beni strumentali 4.0.

Restiamo a disposizione per ogni approfondimento.

A cura di Giacomo Cacciatori

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